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Statute

Statuto del Centro Linguistico Interculturale Alif

DEFINIZIONI E FINALITA’

ART. 1 – Il Centro Linguistico Interculturale Alif, già Associazione Interculturale al-Alif, costituitasi a Pisa in data 07/01/1997, è un’associazione di promozione sociale, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica e non persegue fini di lucro.

ART. 2 – Il Centro Linguistico-Interculturale Alif include nei suoi obbiettivi la promozione di attività volte all’integrazione linguistica e culturale dei migranti, allo studio e alla diffusione delle lingue e culture straniere, antiche e moderne.

L’associazione si propone inoltre:

– di fornire, nei limiti delle sue possibilità, ai suoi soci gli strumenti per conoscere meglio le altre culture nella loro complessità e le tematiche interculturali, con particolare attenzione agli aspetti socio-linguistici;

– di promuovere iniziative e attività culturali e ricreative che stimolino l’interesse e la partecipazione critica dei suoi soci e utenti;

– di cooperare con quanti, associazioni, centri, individui ecc., condividano o siano interessati alle nostre finalità, e vogliano intraprendere uno scambio culturale.

L’associazione condanna inoltre ogni forma d’intolleranza, di violenza, di razzismo, d’atteggiamento pregiudiziale, d’ingiustizia, di discriminazione, di censura, di emarginazione.

I SOCI

ART. 3 – Il numero di soci è illimitato. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando e proprie generalità, insieme all’attestazione di accettare e di attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 4 – Entro 10 giorni il Consiglio Direttivo vaglierà le domande d’ammissione. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, verrà consegnata al nuovo socio la tessera sociale, di validità annuale, e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci: nel caso in cui la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

ART. 5 – I soci hanno diritto:

a) a frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione.
b) a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione.
c) ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto al voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea.

ART. 6 – I soci potranno obbligarsi a conferire prestazioni supplementari consistenti in un dare o fare ed aggiuntive, rispetto a quelle già previste nello statuto. Ciò non comporterà un diverso trattamento del socio rispetto a quello già previsto dal presente statuto e, in ogni caso, è fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di non avvalersi delle prestazioni di fare che, a giudizio dello stesso, siano d’ostacolo al regolare svolgimento della gestione sociale.

ART. 7 – La qualifica di socio si perde per:

a) mancato pagamento della quota sociale;
b) espulsione o radiazione;
c) dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 8 – Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, secondo i casi, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione, per i seguenti motivi:

a) l’inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) il commettere o promuovere gravi disordini durante l’assemblea;
c) l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti e materiale di proprietà dell’associazione;
d) l’arrecare danni morali e materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

ART. 9 – Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione, è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 10 – Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

a) beni mobili e immobili dell’associazione;
b) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
c) proventi di gestione;
d) fondo di riserva.

ART. 11 – Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ART. 12 – Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per le iniziative, attività future e le attrezzature e gli strumenti nuovi dell’associazione.

L’ASSEMBLEA

ART. 13 – Partecipano all’assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell’assemblea stessa, siano in regola con il pagamento della quota sociale. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria e viene convocata dal Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data, l’ora di prima e seconda convocazione, e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 gg. prima e da inviare ad ogni socio.

ART. 14 – L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ ultimi. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’ART. 15. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART. 15 – Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio rappresentante o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’assemblea, valgono le norme di cui all’ART. 26.

ART. 16 – L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni, sia per l’approvazione del bilancio, dei programmi di attività dell’associazione e delle varie proposte assembleari, sia per l’elezione del Consiglio Direttivo, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Se la votazione avviene a scrutinio segreto, il presidente e il segretario dell’assemblea controlleranno anche lo svolgimento delle elezioni e faranno gli scrutini. Le urne destinate a raccogliere le schede resteranno aperte 30 minuti. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, i voti ottenuti dei soci. Il verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

ART. 17 – L’assemblea ordinaria viene convocata una volta l’anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo.

Essa, nei termini di cui nell’ultimo comma dell’art. 5:
a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
b) approva le linee generali del programma di attività;
c) elegge il Consiglio Direttivo (solo alla fine del mandato biennale), votando, secondo le modalità di cui all’ART. 16, soci liberamente candidatisi, presenti nell’assemblea. I cinque soci che otterranno il maggior numero di preferenze comporranno il Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti, saranno eletti i soci, o il socio, con la maggiore anzianità d’iscrizione all’associazione.
d) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 18 – L’assemblea straordinaria viene convocata:

a) in caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo prima dello scadere del suo mandato biennale;
b) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
c) ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci. L’assemblea dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci e resta in carica due anni. E’ composto da sei membri, tutti rieleggibili.

ART. 20 – Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

ART. 21 – Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a) Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’associazione ed è responsabile di ogni attività
della stessa. Convoca e presiede il Consiglio;
b) il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
c) il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del
Vicepresidente.
d) tre Consiglieri: hanno funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all’attività dell’associazione.
Poiché l’associazione non persegue fini di lucro tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite.

ART. 22 – Compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) eseguire le delibere dell’assemblea;
b) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
d) deliberare circa l’ammissione dei soci;
e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
f) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
g) curare la gestione dei beni di proprietà dell’associazione o ad esso affidati;
h) decidere le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate dalle altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
i) eleggere il Gruppo Didattico e discutere con questo tutte le questioni riguardanti l’attività del Gruppo (vedi ART. 24-25).

ART. 23 – Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente una volta al mese in un giorno di volta in volta stabilito dal Consiglio stesso. Alle riunioni possono partecipare, quando il Consiglio Direttivo lo richieda, il Gruppo Didattico e/o alcuni fra i soci.

IL GRUPPO DIDATTICO

ART. 24 – Il Gruppo Didattico è eletto, previo consenso unanime, dal Consiglio Direttivo e resta in carica la durata dell’attività didattica, il cui inizio e la cui fine sono stabiliti dal Gruppo Didattico e dal Consiglio Direttivo. Esso è costituito da un minimo di 2 ad un massimo di 9 membri soci, tutti rieleggibili. Per eleggere il Gruppo Didattico e stabilire la durata dell’attività didattica il Consiglio Direttivo fisserà un’apposita riunione una volta l’anno.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di modificare la composizione del Gruppo o sostituire uno o più membri del Gruppo.

ART. 25 – L’attività del Gruppo Didattico consiste nel:

a) tenere i corsi d’insegnamento di lingua araba;
b) tenere e organizzare eventuali altri corsi, seminari e conferenze attinenti allo studio e alla diffusione della cultura araba;
c) intraprendere iniziative e attività che promuovano gli scambi culturali secondo le finalità dell’associazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 26 – L’associazione si scioglie:

a) per mancanza di soci;
b) su decisione motivata presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività e restituiti i beni eventualmente affidati all’associazione ai legittimi proprietari, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

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