DEFINIZIONI E FINALITA’
ART. 1 – E’ costituita a Pisa, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Centro Linguistico Interculturale Alif – Associazione di Promozione Sociale”, con sede legale nel Comune di Pisa. L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il Centro Linguistico Interculturale Alif è un’associazione pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale elencate nell’art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L’Associazione è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), dal Codice civile e dal presente Statuto.
ART. 2 – Il Centro Linguistico Interculturale Alif include nei suoi obbiettivi la promozione di attività volte all’integrazione linguistica e culturale dei migranti, allo studio e alla diffusione delle lingue e culture straniere, antiche e moderne.
L’associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (in base a co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, punto i);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (in base a co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, punto r);
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (in base a co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, punto k);
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (in base a co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, punto f);
– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (in base a co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, punto v);
L’associazione si propone inoltre di svolgere nello specifico le seguenti attività:
- fornire, nei limiti delle sue possibilità, ai suoi soci gli strumenti per conoscere meglio le altre culture nella loro complessità e le tematiche interculturali, con particolare attenzione agli aspetti socio-linguistici;
- promuovere iniziative e attività culturali e ricreative che stimolino l’interesse e la partecipazione critica dei suoi soci e utenti;
– cooperare con quanti, associazioni, centri, individui ecc., condividano o siano interessati alle nostre finalità, e vogliano intraprendere uno scambio culturale.
L’associazione condanna, inoltre, ogni forma d’intolleranza, di violenza, di razzismo, d’atteggiamento pregiudiziale, d’ingiustizia, di discriminazione, di censura, di emarginazione.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto ministeriale 107 del 19/05/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
I SOCI
ART. 3 – Il numero di soci è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (co. 1, art. 35 Cts). Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando e proprie generalità, insieme all’attestazione di accettare e di attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
ART. 4 – Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
Entro 10 giorni il Consiglio Direttivo vaglierà le domande d’ammissione. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, verrà consegnata al nuovo socio la tessera sociale, di validità annuale, e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
ART. 5 – I soci hanno diritto:
a) a frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione.
b) a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione.
c) ad eleggere ed essere eletti membri dell’Associazione. Hanno diritto al voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea.
d) esaminare i libri sociali;
e) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
g) concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
i) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
ART. 6 – I soci hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
ART. 7 – La qualifica di socio si perde per:
a) mancato rinnovo della quota annuale sociale (fatte salve eventuali deroghe decise dal Consiglio Direttivo); b) espulsione o radiazione; c) recesso da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; d) decesso.
ART. 8 – Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, secondo i casi, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione, per i seguenti motivi:
a) l’inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) il commettere o promuovere gravi disordini durante l’assemblea;
c) l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti e materiale di proprietà dell’associazione;
d) l’arrecare danni morali e materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione, è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato, entro tre mesi dalla dichiarazione di recesso.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa
ORGANI
ART. 9 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea
b) il Consiglio Direttivo, che è l’organo di amministrazione dell’Associazione;
c) il Gruppo Didattico di Lingua Italiana per studenti non italofoni;
d) il Gruppo Didattico delle Lingue Straniere;
e) il Gruppo Intercultura.
L’ASSEMBLEA
ART. 10 – Partecipano all’assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell’assemblea stessa, siano regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno un mese e siano in regola con il pagamento della quota sociale. Viene convocata dal Presidente tramite avviso scritto (anche tramite posta elettronica), contenente la data, l’ora di prima e seconda convocazione, e l’ordine del giorno, da inviare ad ogni socio almeno 10 gg. prima.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
E’ ammesso l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
ART. 11 – L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sulla esclusione degli associati ;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
ART. 12 – L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto, in proprio o in delega, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o in delega, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’ART. 13. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle assemblee e nelle elezioni (art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017).
ART. 13 – Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile in prima convocazione la presenza di 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento dell’assemblea e la devoluzione del patrimonio dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Per deliberare sulla fusione, trasformazione e scissione dell’associazione valgono le disposizioni riguardanti la modifica dello Statuto.
ART. 14 – L’assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni, sia per l’approvazione del bilancio, dei programmi di attività dell’associazione e delle varie proposte assembleari, sia per l’elezione del Consiglio Direttivo, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Se la votazione avviene a scrutinio segreto, il presidente e il segretario dell’assemblea controlleranno anche lo svolgimento delle elezioni e faranno gli scrutini. Le urne destinate a raccogliere le schede resteranno aperte 30 minuti. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, i voti ottenuti dei soci. Il verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.
ART. 15 – L’assemblea viene inoltre convocata:
a) in caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo prima dello scadere del suo mandato biennale;
b) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
c) ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. L’assemblea dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci e resta in carica due anni. E’ composto da sette membri, tutti rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
ART. 17 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 18 – Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
– collaborare con i Gruppi Didattici e il Gruppo Intercultura e discutere con questi le questioni riguardanti le attività intraprese.
– proporre all’Assemblea modifiche alla composizione dei Gruppi Didattici e Intercultura, prima della fine del mandato dei due anni, nel caso se ne ravvedano motivate necessità, comunque in linea con le funzioni e le finalità dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
ART. 19 – Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
a) Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
b) Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
c) Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
d) Quattro Consiglieri: hanno funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all’attività dell’associazione.
Poiché l’associazione non persegue fini di lucro tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite.
ART. 20 – Il Consiglio Direttivo si riunisce all’occorrenza e comunque non meno di due volte all’anno in un giorno di volta in volta stabilito dal Consiglio stesso. Alle riunioni possono partecipare, quando il Consiglio Direttivo lo richieda, gli organi dell’associazione e/o alcuni fra i soci.
ALTRI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
IL GRUPPO DIDATTICO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI NON ITALOFONI
ART. 21 – Il Gruppo didattico di Lingua Italiana per studenti non italofoni è eletto dall’Assemblea, sulla base delle esistenti candidature, e resta in carica due anni. Esso è costituito da un minimo di 3 soci, che possono essere riconfermati alla fine del mandato. Su richiesta motivata del Consiglio Direttivo l’Assemblea potrà, tramite una nuova elezione, modificare la composizione del Gruppo o sostituire uno o più membri del Gruppo, anche durante il mandato dei due anni; in questo caso il membro neo eletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Gruppo in cui è entrato successivamente.
ART. 22 – Le attività del Gruppo Didattico di Lingua Italiana per studenti non italofoni consistono nel:
a) l’organizzare i corsi d’insegnamento di Lingua Italiana come L2 ed LS sia presso la sede dell’associazione sia presso le istituzioni e gli enti pubblici e privati con cui l’Associazione stipulerà specifiche convenzioni; b) valutare la partecipazione a progetti che prevedono l’insegnamento della Lingua Italiana a non italofoni ed eventualmente occuparsi della stesura e della presentazione degli stessi progetti; c) tenere e organizzare eventuali altri corsi di formazione, seminari e conferenze attinenti l’educazione linguistica, la linguistica e la glottodidattica; d) selezionare eventuali candidature di insegnanti di Italiano per non italofoni; e) intraprendere iniziative e attività che promuovano scambi linguistico-culturali con altri soggetti pubblici o privati (italiani o stranieri), secondo le finalità dell’associazione.
Il Gruppo Didattico suddetto si riunisce almeno due volte l’anno.
IL GRUPPO DIDATTICO DELLE LINGUE STRANIERE
ART. 23 – Il Gruppo Didattico delle Lingue Straniere, antiche e moderne, è eletto dall’Assemblea, sulla base delle esistenti candidature, e resta in carica due anni. Esso è costituito da un rappresentante per ognuna delle aree linguistiche all’interno delle quali si collocano le lingue insegnate presso il Centro Alif (Area europea, Area medio-orientale, Area asiatica e Lingue antiche). Ognuno dei rappresentanti può essere riconfermato alla fine del mandato. Su richiesta motivata del Consiglio Direttivo l’Assemblea potrà, tramite una nuova elezione, modificare la composizione del Gruppo o sostituire uno o più membri del Gruppo, anche durante il mandato dei due anni; in questo caso il membro neo eletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Gruppo in cui è entrato successivamente.
ART. 24 – Le attività del Gruppo Didattico delle Lingue Straniere consistono nel:
a) l’organizzare i corsi d’insegnamento delle Lingue Straniere (Lingue Europee, Lingue Asiatiche, Lingue Antiche) sia presso la sede dell’associazione sia presso le istituzioni e gli enti pubblici e privati con cui l’Associazione stipulerà specifiche convenzioni; b) valutare la partecipazione a progetti che prevedono l’insegnamento di una o più lingue straniere attivate ed eventualmente occuparsi della stesura e della presentazione degli stessi progetti; c) tenere e organizzare eventuali altri corsi di formazione, seminari e conferenze attinenti la linguistica e la glottodidattica; d) selezionare eventuali candidature di insegnanti delle varie Lingue straniere; e) intraprendere iniziative e attività che promuovano gli scambi lingusitico-culturali con altri soggetti pubblici o privati (italiani o stranieri), secondo le finalità dell’associazione.
Il Gruppo Didattico suddetto si riunirà almeno due volte l’anno.
IL GRUPPO INTERCULTURA
ART. 25 – Il Gruppo Intercultura è eletto dall’Assemblea, sulla base delle esistenti candidature, e resta in carica due anni. Esso è costituito da un minimo di 3 soci, che possono essere riconfermati alla fine del mandato.
Su richiesta motivata del Consiglio Direttivo l’Assemblea potrà, tramite una nuova elezione, modificare la composizione del Gruppo o sostituire uno o più membri del Gruppo, anche durante il mandato dei due anni; in questo caso il membro neo eletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Gruppo in cui è entrato successivamente.
ART. 26 – Le attività del Gruppo Intercultura sono le seguenti:
a) proporre, progettare e organizzare eventi sulle tematiche interculturali in linea con le finalità dell’associazione; b) individuare eventuali soggetti le cui finalità siano affini a quelle dell’associazione con cui cooperare nella realizzazione degli eventi e delle attività interculturali; c) coordinare il gruppo di lavoro dei soci volontari (ed eventuali soggetti esterni cooperanti) impegnati nell’organizzazione degli eventi ed attività suddette; d) intraprendere iniziative e attività che promuovano scambi linguistico-culturali con altri soggetti pubblici o privati (italiani o stranieri), secondo le finalità dell’associazione.
Il Gruppo Intercultura suddetto si riunisce almeno due volte l’anno.
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 27 – Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
a) beni mobili e immobili dell’associazione; b) contributi, erogazioni e lasciti diversi; c) proventi di gestione; d) fondo di riserva.
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 28 – Ai fini di cui al precedente articolo 27, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 29 – L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 30 – L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi (Gruppi Didattici e Intercultura), tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando una specifica richiesta scritta al Consiglio Direttivo con esplicitato il motivo della richiesta. Le informazioni contenute nei libri non potranno essere divulgate a terze parti, pena esclusione dall’associazione.
ART. 31 – Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene presentato e approvato dall’assemblea dei soci 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio; viene quindi depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
ART. 32 – Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per le iniziative, attività future e le attrezzature e gli strumenti nuovi dell’associazione.
VOLONTARI
ART. 33 – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 34 – L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati in maniera strutturata nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% dei l numero degli associati.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 35 – L’associazione si scioglie secondo le modalità previste all’art 13 del presente statuto.
La devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, co. 1 del D. Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
L’individuazione dell’ETS sarà demandata all’Assemblea che ne delibera lo scioglimento.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 36 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.